Solitamente si può estinguere il mutuo che grava sulla casa da vendere contestualmente al rogito notarile di vendita.
Più precisamente, una volta fissata la data dell’atto di vendita, il venditore dovrà chiamare la sua banca per chiedere il conteggio estintivo del residuo del mutuo, in modo che l’acquirente possa fare due assegni: uno intestato alla banca con l’importo esatto necessario a estinguere il mutuo e uno intestato al venditore con indicata la somma rimanente del prezzo pattuito.
Inoltre, l’ipoteca presente sulla tua casa potrà essere cancellata in 2 modi:
- tramite atto notarile: la cancellazione dell’ipoteca è effettuata dal notaio che redige un atto di assenso alla cancellazione di ipoteca; tale documento va sottoscritto dal creditore, ossia dalla banca.
- tramite decreto Bersani: la cancellazione è prevista dal decreto legge n.7 del 31 gennaio 2007, convertito con modificazioni dalla legge n.40 del 2 aprile 2007. In questo caso è la banca che chiede la cancellazione dell’ipoteca dai registri immobiliari dopo l’estinzione del mutuo, senza intervento del notaio.
Questa procedura è quella più utilizzata ma si applica soltanto a ipoteche volontarie, ossia richieste dalle parti, che riguardano mutui per l’acquisto di abitazioni:
- in cui il mutuo è concesso da una banca, finanziaria o ente previdenziale
- in caso di cancellazione totale dell’ipoteca per l’estinzione mutuo (non può essere richiesta per la riduzione parziale dell’ipoteca).
Con la legge Bersani è l’istituto bancario che richiede la cancellazione dell’ipoteca.